Giustificare una riforma così delicata in virtù di un’asserita deriva politica di alcuni settori della magistratura o di alcuni magistrati, credere che ciò sia necessario solo perché si è parti di un processo, o destinatari di una sentenza sfavorevole, non può essere un motivo sufficiente per dare corso ad una riforma unilaterale di un potere che nei contrappesi possibili dovrebbe essere garantito da un qualunque inquinamento politico di questa o di altra maggioranza possibile. La verità e il limite di chi propone la riforma del sistema giustizia da anni e non riesce a farlo è estremamente semplice: basta volerla vedere, ammettere e avere la preparazione giuridica e le idee sul come farla.
La prima è che la riforma della giustizia, soprattutto di quella penale, doveva essere una conseguenza fisiologica del mutamento del rito processuale sin dal 1989. Ovvero, essa avrebbe dovuto prevedere accanto alla riforma del rito la riorganizzazione dello stesso ordinamento giudiziario, distinguendo tra le funzioni giudicante e inquirente con una decisa divisione degli ambiti di appartenenza. L’adozione di un rito, per quanto riguarda il processo penale, fondamentalmente accusatorio, non richiede un’identica appartenenza ma, semmai, una parallela disciplina delle funzioni e delle carriere. Una disciplina che avrebbe dovuto sin dall’avvio distinguere tra chi, al di sopra delle parti e con funzioni di giurisdizione, giudica dirigendo il processo e chi, al pari della difesa, nella sostanza, ovvero di fatto e di diritto, esercita l’azione penale. Un’azione penale esercitata per conto della comunità svolgendo, quindi, tali funzioni al di là della dimensione stessa di essere parte organica dello stesso ordinamento del giudice.
La seconda è che la riforma della giustizia, soprattutto quella penale, si è agganciata ai riti anglosassoni creando un pasticcio italiano, facendo sopravvivere aspetti tipici del vecchio processo inquisitorio limitandosi, al di là delle intenzioni e del riordino, di introdurre, nella fase accusatoria, soprattutto le formule dei riti abbreviati per far fronte, in questo modo, alla mole dei processi pendenti. Una soluzione interlocutoria, una novità a metà poiché venivano e sono mantenuti gli assetti tradizionali di una magistratura ad ordinamento unico. Una soluzione che non ha rivoluzionato il ruolo delle parti e l’ordinamento stesso credendo che la semplice introduzione dei riti abbreviati fosse la panacea del male italiano. Credendo che l’adozione del nuovo rito potesse essere coerente con l’ordinamento preesistente e immodificato. Una formula parzialmente innovativa, che non ha risolto il problema dell’autonomia delle funzioni, dello stesso ruolo giudicante, che deve trascendere nelle sue valutazioni da chi, sia essa accusa o difesa, deve fare in dibattimento gli interessi delle parti, pubbliche o private che siano in piena parità.
La terza è rappresentata dalla dimensione costituzionale che la giustizia, ovvero il potere giudiziario, ha in quanto potere riconosciuto con un’autonomia ben precisa dal costituente. Ebbene, anche in questo caso, non è possibile barattare la formula di equilibrio dei poteri in luogo di quella della separazione dei poteri. La separazione dei poteri, oltre a rappresentare una conquista determinante dello Stato democratico nell’accezione più illuminista possibile della cultura giuridica occidentale, è l’unico baluardo che può arginare ogni rischio di autoritarismo costruito sulla prevaricazione di un potere sull’altro in nome di una maggioranza contingente. Il principio di equilibrio tra i poteri non è, infatti, un principio applicabile in una dimensione politica nazionale, ma ha ragione di esistere solo in un’ottica esclusiva nell’ambito di realtà complesse dove le Istituzioni, una volta riconosciuta la loro autonomia, si confrontano in quanto tali e non quali parti o espressioni del potere del momento(1).
La riforma della giustizia è si un aspetto fondamentale del nostro vivere prossimo futuro, ma essa va condotta nel rispetto dei princìpi di garanzia. Va promossa e, soprattutto, giustificata non attraverso proclami ma per mezzo di analisi giuridiche di sostanza che non mortifichino l’autonomia della giustizia e non ne affondino la separazione dagli altri poteri. Ma guardando al processo penale, insomma, essa è necessaria perché il modello odierno lascia pubblico ministero e giudice quali espressioni, entrambe, dello stesso ordinamento. Una sovrapposizione che è incompatibile con la riforma di vent’anni fa. Tutto il resto è solo strumento e finzione di un duello tra poteri e persone che non farà bene al Paese.
Meno che mai a quei cittadini, oggi, che auspicano una giustizia certa, veloce, di garanzia, autorevole, fondata sulla pari dignità delle parti nel processo, su una terzietà indiscussa e indiscutibile del giudice, sull’autonomo, indipendente, libero convincimento del magistrato che certamente non può essere manifestazione inquinata di una richiesta compiacente pervenuta dal potere. Oggi si chiede, come ieri d’altronde, una riforma vera, a maggioranza allargata, con il consenso di ognuno di noi. Una riforma giusta, ragionevole che risolva non i debiti di qualcuno, ma garantisca l’equità a tutti in futuro. Una riforma, insomma, che non sia più il terreno di ulteriori riforme ogni volta che un leader non ne sarà soddisfatto o dovrà dare conto, nel rispetto dello Stato e di ogni cittadino, al pari di ogni cittadino, di ciò che fa o ha fatto nell’interesse proprio o del Paese.
(1) Un esempio: l’Unione europea. Il principio di equilibrio dei poteri nella realtà europea ha un senso dal momento che esso si inserisce nei rapporti e nei processi decisionali tra Istituzioni che hanno una loro identità e sviluppano il proprio ruolo in una cornice sopranazionale e si muovono su livelli intergovernativi. Istituzioni che, per la diversa funzione svolta nei processi decisionali, gestionali e di indirizzo politico, non possono sovrapporsi o prevaricarsi politicamente e reciprocamente: cioè il Parlamento, la Commissione, il Consiglio. Istituzioni, queste ultime, che presentano anche livelli diversi di rappresentatività. Il Parlamento, i cittadini e le parti politiche; la Commissione, l’Unione in quanto identità politica e giuridica; il Consiglio, per gli Stati partner.