"…La democrazia non è solamente la possibilità ed il diritto di esprimere la propria opinione, ma è anche la garanzia che tale opinione venga presa in considerazione da parte del potere, la possibilità per ciascuno di avere una parte reale nelle decisioni…”
Alexander Dubcek

Quale Giustizia?

 Sulla riforma della giustizia si legge molto in questi ultimi giorni. I commenti e le analisi si dividono tra consunte polemiche di palazzo e scambi di accuse. Molto di tutto questo spesso è frutto di orizzonti volutamente limitati o di tentavi magari ragionevoli ma non tecnici che tentano di descrivere il perché di una riforma della giustizia. O, più precisamente, dell’ordinamento giudiziario perché sostanzialmente, di questo, in fondo, si tratta. Ora, di fronte ad una serie di polemiche che dipingono, come sempre, la dialettica politica del Paese - risultato di un mix molto particolare tra strumentalità delle posizioni, informazione inadeguata e controinformazione - alcune riflessioni potrebbero dimostrarsi utili in un momento che tutti dicono tutto e molto di parte.

La riforma della giustizia non risiede solo nella volontà di un premier. Essa risiede nel fatto – per quanto riguarda il processo penale – che le distorsioni che si osservano non sono altro che il risultato di una riforma fatta a metà dal legislatore nel 1989. Una riforma che introduceva aspetti ritenuti utili di un rito accusatorio introdotto nella sua parzialità senza modificare l'assetto dell'ordinamento giudiziario. Un modello che non può funzionare perché le carriere e gli impieghi - nonché il reclutamento - sono ancorate a logiche superate e non più adeguate al codice di rito. Se si fosse adottato un rito pienamente e completamente accusatorio la separazione delle carriere sarebbe dovuta essere una conseguenza della riforma del processo penale, nient'altro che questo. Una riforma che non avrebbe pregiudicato nulla dei principi costituzionali relativi ai poteri e alle garanzie sull'esercizio della giustizia e sull'autonomia della magistratura o, meglio, delle magistrature.

Aver introdotto il principio del giusto processo (due process of law per gli anglosassoni), che non era presente nella precedente stesura ante-riforma è un chiaro esempio del come la nostra Carta Costituzionale possa assorbire bene, e con coerenza, una riforma che in fondo sarebbe in linea con i principi stessi voluti dal Costituente. Chi ha vissuto la transizione dal rito inquisitorio a quello accusatorio nel 1989, in tutta onestà intellettuale, sa bene che la necessità di regolare le funzioni - ma anche le carriere e il reclutamento – dei procuratori e dei giudici, non può essere una finzione giuridica creata ad hoc, ma doveva rappresentare una necessità. Un fisiologico completamento. Una necessità di riforma dell’ordinamento giudiziario - se le memorie non si diluissero e non si disperdessero negli egoismi delle categorie e della politica – che era condivisa da destra e sinistra solo qualche anno fa allorquando il gioco politico contro l’avversario non si era ancora spostato sulle vicende personali, ma era ancorato a ciò che rimaneva di una sorta di politica d’altri tempi.

Le proposte dell’allora on. Nordio, le posizioni non contrarie in linea di principio dell’on.Violante e la bozza Boato – certamente non redatta da un uomo di destra – cercavano di porre rimedio all’emergenza di ridefinire in chiave moderna, aderente al nuovo codice di rito, sia l’ ordinamento giudiziario che le modalità di condurre le indagini. Tentativi rivolti a superare una cultura inquisitoria completamente fuori codice circa i termini di equilibrio, pari dignità giuridico-processuale e validità dell’onere della prova che venivano richiesti dal nuovo modello. Tentativi rivolti ad affermare – in una prospettiva più dinamica dell’azione penale - una equità tra accusa e difesa nei termini di parità processuale e investigativa, una superiorità e distacco del giudice dalle stesse parti e una regola di fondo fondamentale: l’onere della prova e la formazione della stessa solo in dibattimento.

Ciò avrebbe garantito non l’autonomia, ma le autonomie di tutte le parti protagoniste del processo penale affidando alla legge la disciplina, e il contrasto, di ogni abuso: magistratura e polizia giudiziaria comprese. Tutto questo non è avvenuto. E non è avvenuto per una serie di motivi di cui non si può non tener conto. Il primo, rappresentato dal fatto che la riforma è stata sempre percepita come condotta per risolvere più questioni personali che non per funzionalità del sistema. Il secondo, per la forte resistenza data dallo spirito conservatore – se non corporativo - dell'ordine giudiziario. Terzo, la lotta dei procuratori contro qualsiasi possibile modifica che mettesse in discussione l'importanza da loro assunta dopo le vicende di Tangentopoli e la consapevolezza di essersi sostituiti ad una classe politica vuota. Quarto, la sovraesposizione del presidente del consiglio e il conseguente sterile atteggiamento delle sinistre interessate più a colpire l’on.Berlusconi che a proporre soluzioni utili per favorire il superamento delle anomalie del sistema giudiziario italiano. Motivi validi per spiegare un’impasse.

Ma resta valida anche un’altra convinzione. Ed è che la riforma della giustizia sia percepita da molti come necessaria ed urgente. Purtroppo, anche in questo caso, le valutazioni di parte superano l’interesse della collettività. Che si tratti di una parte o dell’altra, ognuna ritiene, infatti, di poter usare contro o a favore le distorsioni non risolte di un sistema. Un modello di potere che paga il prezzo di aver modificato, molte volte, il significato stesso di autonomia in altre forme e formule.

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