"…La democrazia non è solamente la possibilità ed il diritto di esprimere la propria opinione, ma è anche la garanzia che tale opinione venga presa in considerazione da parte del potere, la possibilità per ciascuno di avere una parte reale nelle decisioni…”
Alexander Dubcek

Giustizia. Riforme mancate e riforme (im)possibili

Nel nostro Paese ci sono tre momenti critici che riguardano la giustizia penale. Il primo è un problema di modello. Il secondo è il ricorso alla custodia cautelare, in termini dell’effettivo, reale, ricorrere dei requisiti e dei tempi. Il terzo, la configurazione del reato associativo nelle sue espressioni più peculiari.

Il primo: il modello. Nonostante siano trascorsi quasi venticinque anni dalla riforma del codice di procedura penale si discute ancora una volta sull’efficacia, sulla sostenibilità di un diritto processuale e del conseguente rito ambiguamente adagiatosi su una struttura solo apparentemente accusatoria. Il precedente processo inquisitorio era un modello collaudato da anni e nelle attività di indagine aveva dato prova di essere valido contrastando e punendo con efficacia fatti criminali di ampio spessore, fossero essi di natura mafiosa che terroristica. La novità introdotta tra il 1989 e il 1990 poteva ritenersi interessante se il vero motivo fosse stato la completa modifica del diritto processuale. Ma l’urgenza di diminuire progressivamente tantissimi procedimenti penali minori rimasti in sospeso fece si che si guardasse all’esperienza anglosassone per poter introdurre i riti abbreviati e alternativi nel nostro Paese. Il risultato è stata la solita riforma a metà. Riforma dalla quale non ne è derivata alcuna riduzione del carico processuale per effetto di un possibile, ma mai ottenuto, abbattimento dei tempi del giudizio. Il modello accusatorio è un modello che avrebbe dovuto prevedere precise autonomie e indipendenze, concrete parità processuali tra le parti, oltre a terzietà molto forti. In realtà la via italiana si è caratterizzata per mantenere assetti interdipendenti dove gli stessi presupposti di imparzialità e terzietà difficilmente godono di equidistanza. L’errore tecnico che il legislatore del 1989 non ha voluto mettere in discussione è stato quello di non modificare l’ordinamento giudiziario risalente al 1941 per adeguarlo al nuovo rito se non, e parzialmente, ponendovi mano solo nel 2007 prevedendo la possibilità di un passaggio dal ruolo inquirente a quello requirente, ma senza creare profili di carriera autonomi. La separazione delle carriere o delle funzioni rappresenta, in un rito accusatorio, una delle condizioni giuridico-organizzative senza la quale un diritto sostanziale così strutturato non potrebbe funzionare, rischiando di trasformarsi da un diritto processuale che garantisce la parità delle parti, e di terzietà del giudice, in una sede nella quale si sovrappongono funzioni e ruoli soprattutto nelle fasi preprocessuali.

La seconda: le esigenze di applicazione delle misure cautelari restrittive. Il ricorso alla carcerazione preventiva è, oggi, l’unico strumento di cui si può fare uso per poter ottenere provvedimenti di privazione della libertà personale al di fuori della flagranza di reato. Un ricorso necessario, se vi sono presupposti ben precisi ed urgenti. Uno strumento importante che, però, proprio perché incide su un diritto fondamentale qual è la libertà dell’individuo, non può prevedere tempi dilatati o essere lasciato all’interpretazione del momento. Ciò priverebbe di credibilità le stesse esigenze cautelari - giustificate dall’immanenza del pericolo di fuga, della pericolosità della reiterazione del reato o dell’inquinamento delle prove - ne svuoterebbero il significato di “cautelare” e lascerebbe il dubbio, questa volta, che siano state utilizzate per quantificare una certa attività di polizia senza tener conto del possibile risultato processuale.

Il terzo: il problema dei reati associativi. La costruzione sociologica dell’art.416-bis ha ormai prevalso sulle responsabilità personali allargando l’ipotesi associativa molto spesso al di fuori del novero della fattispecie e dell’oggettivo contributo personale, valutando aspetti teleologici, se non addirittura genetico-generazionali. Caratteri, questi, che non sono riconosciuti in nessun ordinamento di diritto comune facendo si che l’art.416-bis andasse oltre l’essere un reato a forma libera e affermando la possibilità che possano esistere, e non possono, fattispecie perseguibili a difesa preventiva. Un rischio non trascurabile, che giustifica una riflessione critica se si pensa che la stessa Convenzione delle Nazioni Unite di Palermo del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale ha introdotto il più efficace e omnicomprensivo “groupe criminel organisé”. Il limite dell’art.416-bis è che viene capovolto il metodo di valutazione delle responsabilità per cui la necessità di dimostrare l’esistenza dell’associazione viene prima della determinazione dello stesso reato-fine e della fondamentale ricerca delle responsabilità dirette, valutando, immediatamente dopo, se tali condotte siano criminose e, se tali, siano da ricondurre ad un comportamento criminale concretamente e oggettivamente funzionale, organico o costitutivo di un’organizzazione criminale. Ragioni non di maniera, ma giuridicamente fondate e non solo per i tanti casi di assoluzione o di richiesta di rifare i processi con riqualificazione dell’imputazione. Ma fondati a tal punto che, circa le rogatorie richieste dall’Italia per ipotesi di reato associativo, in un convegno d’oltralpe di qualche anno fa un funzionario italiano partecipante all’incontro affermava che i Paesi di diritto comune, ovvero anglosassoni - ma non solo questi - rigettavano spesso le richieste italiane perché, secondo il relatore, in questi ordinamenti il nostro art.416-bis del codice penale non era capito. La verità non è che non fosse capito. E’ che alle istanze italiane venivano e vengono richieste precise e concrete motivazioni sulle responsabilità, soggettive ed oggettive, sui fatti individualmente attribuiti e descritti nella rogatoria. D’altra parte, per chi ha costruito la propria civiltà giuridica sul principio dell’ habeas corpus non poteva, e non può, che essere così. Il contrario significherebbe abdicare a regole di garanzia per attribuire al dubbio, a volte non ragionevole se non addirittura precostituito, l’essere condizione sufficiente per indagare sulla base di prossimità non concretizzabili in fatti.

Come si vede, la complessità del sistema processuale penale odierno lo rende un affaire non semplice. E certi personalismi e personalissimi punti di vista -manifestati in sedi extra-giudiziali e pre-dibattimentali con le indagini ancora in corso o in via di definizione processuale senza tener conto della funzione rivestita- probabilmente non aiutano il cambiamento. Soprattutto quando certe opinioni, espresse senza la giusta dose di cautela e riservatezza, tendono a dividere l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti annullando, e privando di qualunque significato, il principio costituzionale della presunzione di innocenza sostituendolo con quello più semplice della presunzione di colpevolezza.
Insomma, riforme o meno sarebbe già una grande conquista affermare le ragioni del diritto piuttosto che quelle di vetrina. Ma per fare questo dovremmo essere certi di poter dire finalmente ad un Barrington Moore Jr, allorquando afferma che […] perché l’ingiustizia risulti accettabile, deve mascherarsi da giustizia […]”, che ,oggi, in Italia avrebbe torto.

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